Fisco e tasse

Forfetario 2019 e partecipazione in S.R.L.

Tra le cause ostative alla permanenza nel regime forfetario [sic] o “forfaitario” è inclusa la partecipazione a società di vario tipo. In particolare, non è compatibile con il regime forfetario (non più applicabile dall’anno successivo a quello in cui si verifica, senza essere rimossa, la causa di esclusione), la partecipazione a:

  • Società di persone
  • Imprese familiari
  • Associazioni professionali
  • Società a responsabilità limitata (senza distinguere le S.R.L. in regime di trasparenza)

In questo approfondimento affrontiamo in modo specifico il caso della partecipazione in Società di capitale a responsabilità limitata, seguendo le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrare pubblicata il 10 aprile 2019 (Link).

La legge che definisce le cause di esclusione dal regime forfetario 2019 afferma che sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che, nell’anno precedente all’anno di cui si valuta la possibilità di applicazione “i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni”. La circolare del 10 aprile 2019 circoscrive e specifica il significato di “riconducibilità” e di “controllo”, condizioni che devono contemporaneamente essere presenti per costituire causa ostativa.

Per quello che riguarda il “controllo”, si intende sostanzialmente il possesso della maggioranza delle quote o del 50% delle quote (l’Agenzia delle Entrate ritiene essere attività di controllo anche la sola possibilità di bloccare le decisioni). Il “controllo” è ostativo anche quando è realizzato, in modo indiretto, sommando le quote controllate da persone legate da parentela (parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo, coniuge, con riferimento all’articolo 2359 del codice civile). Naturalmente è considerato controllo indiretto anche quello che avviene tramite l’interposizione di società (come per esempio una fiduciaria o una generica società controllata). Il riferimento a “persone interposte” lascia spazio a una certa arbitrarietà e non è chiaro se l’onere di dimostrare il controllo indiretto spetti all’Agenzia delle Entrate o al contribuente. In dubiis abstine.

Nel caso della riconducibilità, la circolare riporta quanto segue: “per l’attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni”. La stessa circolare specifica che la riconducibilità deve essere effettiva, quindi la corrispondenza del codice (o della categoria) ATECO 2007 può essere messa in discussione in fase di accertamento se i servizi/prodotti non coincidono concretamente con quelli della categoria dichiarata. Ha inoltre rilevanza il concretizzarsi degli effetti della riconducibilità, ovvero la cessione effettiva di un servizio/prodotto (tassato nel regime forfettario dal professionista) alla S.R.L. partecipata, che a sua volta lo deduce come un costo dalla base imponibile (IRES, IRAP, … ).

In sintesi, non si verifica causa ostativa per riconducibilità se:

  • Il codice e la categoria ATECO 2007 sono diversi sia nominalmente (dichiarazione formale) sia effettivamente (verifica dei servizi e dei prodotti effettivamente ceduti dalla S.R.L. e dalla P.IVA individuale)
  • Non sussistono comportamenti concreti che sfruttano la riconducibilità con il fine di trasferire i costi alla S.R.L. aumentando l’imponibile del soggetto in regime forfettario (quindi trasferendolo a un soggetto con regime fiscale favorevole). Questa eventualità si verifica quando NON si fattura alla S.R.L. di cui si detiene il controllo, oppure (caso raro) quando i servizi fatturati non sono deducibili.

Riporta infatti la circolare “di conseguenza, non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili”.

Per quello che riguarda il ruolo di amministratore, viene assimilato al rapporto di lavoro come dipendente, quindi è ininfluente per l’accesso al forfetario a condizione che le fatture emesse verso la S.R.L. amministrata non costituiscano il 50% (o più) del fatturato complessivo dell’amministratore.

La circolare specifica che “continuano a essere espressamente escluse dalla formulazione letterale le partecipazioni nelle società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all’estero”

Casi applicativi:

Risposta n. 117 dell’Agenzia delle Entrate
Socio di minoranza con controllo indiretto tramite parenti
Risposta n. 118 dell’Agenzia delle Entrate
Soci 50% di S.R.L. e amministratori
Risposta n. 119 dell’Agenzia delle Entrate
Controllo indiretto e riconducibilità effettiva, codici ATECO
Risposta n.122 dell’Agenzia delle Entrate
Soci al 50% di società con classificazione ATECO differente

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